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Riconoscimento crediti

La procedura di riconoscimento dei CFU conseguiti in altro corso di studi è disciplinata dal regolamento del Corso di studi (CDS) come segue:

Regolamento CDS (ART. 6, C. 5)

In caso di CFU acquisiti tramite tirocini e stage in altri Corsi di Studio, coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, è possibile ottenerne il riconoscimento fino a un massimo di 6 CFU

Regolamento CDS (ART. 12 - Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree)

1 Salvo diverse disposizioni, il CCLM, avvalendosi dell'apporto delle Commissioni ..OMISSIS.. propone al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano dal medesimo corso di laurea è assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.

2 Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale. Il riconoscimento può essere esteso anche a singoli moduli degli insegnamenti, con conseguente eventuale debito residuo nell'insegnamento stesso, a patto che il numero di CFU conseguito sia uguale o superiore a quello del modulo/insegnamento per cui si chiede la convalida. Non è consentito il riconoscimento parziale di un modulo o di un insegnamento non diviso in moduli.

3 Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto sino a un massimo di 6 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente», una volta valutato il livello di pertinenza.

4 Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in “Ulteriori attività formative” (D.M. 270/04, art. 10, c.5 d), per un massimo di 5 crediti.

5 Salvo il caso della provenienza da altri sedi del medesimo Corso di Laurea Magistrale, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 60 CFU

6 Nel caso di iscrizione da parte di studente già in possesso di titolo di studio universitario dello stesso livello, tutto il piano di studi svolto sarà valutato dalle Commissioni Temporanee e/o Permanenti ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento.

Ultimo aggiornamento: 22/11/2023 10:26
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